4. Delimitazione funzionale
Come già accennato, nel Diritto Internazionale, due sono i criteri di delimitazione dell'atmosfera/spazio cosmico in riferimento alla sovranità. Il primo può essere definito criterio di "determinazione spaziale" in quanto assume come punto di riferimento lo spazio aereo e le delimitazioni degli strati atmosferici, mentre il secondo viene detto criterio di "determinazione funzionale" in quanto prescinde dalle delimitazioni spaziali, per assumere come punto di riferimento la natura delle attività in esso svolte.
Il criterio di determinazione spaziale è strettamente legato alla difficoltà dell'individuazione dei confini verticali della sovranità nazionale. Secondo questo orientamento, solo lo spazio atmosferico o inferiore e quindi tutte le attività in esso svolte, indipendentemente dalla loro natura, sarebbero sottoposte alla sovranità degli Stati sottostanti. Lo spazio extra-atmosferico o superiore, al contrario, sarebbe libero e quindi tutte le attività ivi effettuate sarebbero sottoposte unicamente alla sovranità degli Stati che le esercitano. Lo spazio cosmico, sulla base della definizione di aeromobile data dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago del 1944, inizierebbe dove cessa la reazione dell'aria ed il volo diverrebbe possibile solo mediante lo sfruttamento della forza centrifuga, vale a dire tra gli 80 ed i 100 km di altezza. Questa definizione godette della maggioranza dei consensi fino alla stipulazione dei trattati sullo spazio.
Secondo l'approccio funzionale, invece, tutto ruota intorno all'esercibilità della sovranità sui mezzi spaziali, di qualsiasi natura essi siano. Ove non è più possibile esercitare la propria sovranità, l'utilizzo dello spazio diviene libero. Di conseguenza, solo le attività aeree, ovunque esse si svolgano, potrebbero essere sottoposte, per i loro tradizionali caratteri che le collegano al territorio sorvolato, alla sovranità degli Stati eventualmente sottostanti.
I Trattati relativi ai princìpi che regolano le attività spaziali degli Stati in materia di esplorazione e di utilizzo dello spazio extra-atmosferico hanno lasciato, però, irrisolto il problema dei limiti che segnerebbero il passaggio dallo spazio aereo, soggetto alla sovranità degli Stati, a quello extra-atmosferico. Lo stesso Comitato delle Nazioni Unite per l'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (COPUOS) istituito nel 1959, pur avendo largamente dibattuto tale problema dalla metà degli anni Sessanta, concluse che la questione non era di carattere pregiudiziale e prioritaria. Pertanto, non essendo stata stabilita alcuna linea di confine tra l'attività soggetta a sovranità ed attività libera, l'unico criterio cui riferirsi sembra essere quello che vuole che la sovranità non esista ove non sia effettivamente esercitabile. Lo spazio cosmico viene, quindi, qualificato dalle attività di lancio e di messa in orbita dei mezzi spaziali, sui quali palesemente lo Stato sottostante non può esercitare le propria sovranità. Di conseguenza, l'unico limite cui gli Stati devono sottostare è il perseguimento di attività lecite secondo il diritto. Comunque, molte risoluzioni dell'ONU spronano il COPUOS a ricercare un accordo sulla delimitazione verticale. Per tale motivo il Sottocomitato Legale del COPUOS ha, sin dalla sua prima seduta, come punto dell'ordine del giorno la questione della delimitazione dello spazio extra-atmosferico.
Il Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, inclusa la Luna e gli altri corpi celesti (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies - entrato in vigore il 10 ottobre 1967), fondamento di tutte le convenzioni che regolamentano le attività spaziali, costituisce un caposaldo del Diritto Internazionale dello spazio extra-atmosferico. La struttura giuridica di questo trattato riproduce il modello di risoluzioni precedentemente adottate dalle Nazioni Unite e lo stato di attuazione del Trattato del 1967 è ben rappresentato dal fatto che, al gennaio 2003, esso è stato ratificato da 98 Stati ed altri 27 lo hanno firmato.
Il Trattato del 1967 enuncia il principio di libertà d'esplorazione e d'utilizzo dello spazio extra-atmosferico: tale principio, espresso nell'articolo 1, dispone che lo spazio extra-atmosferico, compresa la Luna e gli altri corpi celesti, possano essere esplorati e utilizzati liberamente da tutti gli Stati senza alcuna discriminazione, in condizioni di uguaglianza e conformemente al Diritto Internazionale. Tutte le regioni dei corpi celesti devono essere liberamente accessibili.
L'assenza di discriminazioni e la nozione d'uguaglianza caratterizzano l'accesso allo spazio e fanno della libertà d'utilizzo e d'esplorazione materia di competenza di tutti gli Stati, senza badare al loro grado di sviluppo economico o scientifico. Tuttavia, il Trattato del 1967 pone dei limiti a tali libertà. L'utilizzo e l'esplorazione sono legate all'obiettivo del raggiungimento dell'interesse generale: essendo lo spazio "appannaggio dell'intera umanità", l'articolo 1 precisa che l'utilizzo e l'esplorazione dovranno effettuarsi "a beneficio e nell'interesse di tutti i Paesi quale che sia il grado di sviluppo economico o scientifico". Tale norma è, però, interpretata più come una dichiarazione d'intenti che una regola diretta a ricevere un'applicazione concreta. Inoltre, all'articolo 2 viene esplicitata l'impossibilità di dichiarare la sovranità al di fuori della superficie terrestre: "Outer space, including the moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means". Da notare che l'occupazione, ossia, per esempio l'atterraggio di una sonda su un pianeta, non può essere utilizzato come mezzo di appropriazione.
La nozione di "appannaggio dell'intera umanità", cui si riferisce il Trattato, sembra prefigurare quella di "patrimonio comune dell'umanità", inserita nell'articolo 11 del Trattato sulla Luna del 1979 (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies - entrato in vigore nel 1984). Tale nozione, corollario del principio di non appropriazione e di non sovranità, applicata parallelamente ai fondali marini al di fuori della giurisdizione nazionale, si articola intorno al concetto che prevede che lo spazio divenga oggetto di un utilizzo non esclusivo, amministrato da un'autorità internazionale, dal cui utilizzo non derivi alcun diritto di proprietà. I vantaggi derivanti dallo sfruttamento di risorse vincolate da tale principio, alla lettera del Trattato del 1979, dovranno essere suddivisi equamente. Tuttavia, si tratta di un articolo avente un ambito di applicazione molto limitato, in quanto esso si riferisce solamente alla Luna ed agli altri corpi celesti. Inoltre, il Trattato è stato ratificato, al gennaio 2003, solo da 10 nazioni tra le quali non figurano le potenze spaziali, fatto che gli conferisce esclusivamente valore convenzionale e non consuetudinario come accade per il Trattato del 1967.