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1. Il territorio
Esistono vari enti che hanno nel territorio un'espressione della loro esistenza: comuni, provincie, regioni, ecc. Tra questi enti vi è lo Stato che si differenzia occupando una posizione di assoluta supremazia chiamata sovranità.
Nel significato moderno di Stato la connessione con un territorio è necessaria identificandosi il primo col nome del secondo (vedasi l'art.1 della Costituzione italiana). Infatti, qualora non si verifichi lo stabile collegamento tra territorio e popolo si parla di 'Stato nomade' che non si identifica col nome geografico del territorio occupato, ma col nome etnico della popolazione. Anche dal punto di vista etimologico la parola 'Stato' richiama il verbo 'stare', ossia evoca l'idea di permanenza stabile in un luogo.
Per inciso si può accennare al problema della definizione della minima estensione di territorio che permetta l'esistenza di uno Stato. Questione questa non solo dottrinale, visto il proliferare di micro-Stati nel Pacifico a seguito della decolonizzazione che si affiancano a quelli storici (Andorra, San Marino, Monaco, Stato della Città del Vaticano). Il limite inferiore alla superficie dovrebbe corrispondere a quella necessaria per l'autosufficienza in tutti i settori della popolazione che vi vive.
Esempi anche recenti permettono ad uno Stato di essere diviso in due territori non contigui. Alla fine degli anni Settanta del passato secolo il Sud Africa, in base alla sua politica di apartheid, convertí i distretti indigeni, chiamati Bantustan, in Stati indipendenti. Il mancato riconoscimento internazionale bloccò il progetto che prevedeva uno 'Stato' diviso in sette parti! L'esempio piú noto del secondo dopoguerra è il Pakistan che nel 1947 divenne indipendente ed era diviso in Orientale ed Occidentale. Poi, nel 1971, a seguito di una guerra civile, il Pakistan Orientale divenne indipendente col nome di Bangladesh. Piú vicino a noi abbiamo il comune di Campione d'Italia che è circondato dal territorio della Confederazione Elvetica. Questa entità poco estesa, fisicamente separata dal corpo principale dello Stato e circondata da un terzo Stato si chiama enclave (» articolo sulle enclavi europee).
Da menzionare che esistono ordinamenti giuridici sovrani che non hanno la caratteristica della territorialità. La Chiesa cattolica, per esempio, si estende dove vi sono propri fedeli, risultando la divisione in diocesi solo uno strumento per una migliore amministrazione degli incarichi e delle competenze. Comunque, incarichi e competenze sono vagliate e concesse dall'ordinamento statale su cui si manifestano attraverso intese o, come nel caso italiano, da un Concordato.
Abbiamo quindi evidenziato che la sovranità di un ordinamento statale non si manifesta solo sul territorio, ma anche nel territorio, ossia lo spazio, con tutti gli oggetti e soggetti, che definisce l'estensione della sua potestà sovrana.
Dal punto di vista internazionale la dottrina contemporanea è concorde nel riconoscere che la potestá territoriale di uno Stato non deriva dal diritto internazionale stesso, ma è un pressupposto di fatto. In base a ciò ogni Stato pretende l'inviolabilità del suo territorio ad opera di un altro Stato (art. 2 comma 4 dello Statuto delle Nazioni Unite). Ciò conferisce allo Stato il diritto di impedire e/o contrastare azioni sul o verso il proprio territorio ad opera di terzi secondo il principio dello ius excludendi alios. I diritti riconosciuti configurano la responsabilità degli Stati nell'ambito del diritto internazionale e le sanzioni che lo Stato offeso potrà adottare unilateralmente o essere espresse in base a particolari atti plurinazionali di reciproca difesa come la NATO o com'era il Patto di Varsavia.
La dottrina italiana per quanto riguarda il problema della natura giuridica del rapporto tra Stato e territorio sostiene che il diritto di uno Stato rientra nella categoria dei diritti della personalità riaffermando che l'esistenza giuridica di uno Stato dipende da un territorio. Lo stesso problema nell'ambito del diritto internazionale deve essere considerato nel caso in cui si considera la totalitá del territorio od una sua parte. Nel primo caso si può dire che l'ordinamento internazionale non distingue tra territorio originario e possedimenti (colonie). Come prova convenzionale si può accennare che i trattati sono vincolanti indistintamente per le due componenti (art. 29 della Convenzione sul diritto dei trattati, Vienna, 1969). Questo non esclude che se espressamente affermato il trattato possa escludere parti del territorio.
Un'ultima considerazione generale sugli Stati è il loro numero. La domanda non è superflua quando si enumerano quelli appartenenti alle varie organizzazioni internazionali visto che in genere la definizione nei loro statuti non sono univoche.
Una prima stima ci dice che il numero dovrebbe oscillare tra 168 e 254 (!): 168 sono le diverse monete coniate, 239 sono i codici biletterali definiti dall'International Standards Organization, 189 il numero appartenente alle Nazioni Unite e all'Unione Postale. Un problema non indifferente è l'esatto significato dato dai vari governi alla parola 'Stato'. Ciò, di conseguenza, rientra negli aspetti politici del riconoscimento tra Stati per cui le indicazioni possono variare notevolmente. Prendendo in considerazione gli Stati federati come la Germania o la Svizzera, di quest'ultima bisogna contare 26 Stati invece di 1.
1.1) Componenti del territorio
La parola territorio utilizzata finora ha un significato più ampio di quello comunemente considerato, ossia quello di terraferma. Infatti, per territorio s'intende l'unione delle seguenti componenti:
1) la terraferma che risulta essere la parte principale sulla quale lo Stato esercita in modo stabile, costante nel tempo ed assoluto nei modi la sua sovranità. Questa parte del territorio è costituita anche dalle cosiddette acque interne (fiumi, laghi e porzioni di mare tra la costa fisica e la linea di base diritta);
2) il sottosuolo fin dove ne è possibile lo sfruttamento concreto;
3) il mare territoriale, ossia una fascia di mare che si estende per 12 miglia nautiche (circa 22.2 km) dalla linea di base diritta o dalla linea di bassa marea. Questa componente del territorio è internazionalmente regolata dalla Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua del 1958 e dalla Convenzione sul diritto del mare del 1982. L'equiparazione del mare territoriale con la terraferma non è completa poichè in questa fascia di mare lo Stato costiero non può impedire in tempo di pace il passaggio inoffensivo di navi straniere e si deve astenere dalla giurisdizione penale e civile per azioni avvenute su navi straniere che non interferiscono in alcun modo con la vita della comunità costiera;
4) lo spazio atmosferico sovrastante la terraferma ed il mare territoriale. Accordi internazionali lo confermano come elemento costitutivo del territorio (Convenzione di Parigi del 1919 e Convenzione di Chicago del 1944), anche se non vi sono criteri geometrici di delimitazione e demarcazione. Anche in questo ambito spaziale la sovranità dello Stato sottostante non è assoluta dovendo quest'ultimo, in tempo di pace, accordare il passaggio inoffensivo ad aeromobili stranieri;
5) le navi e gli aerei compongono la cosiddetta componente di territorio fluttuante, tesi che si diffuse all'inizio del XVIII secolo. Nell'ordinamento italiano il principio è accolto qualora i mezzi suddetti si trovino in zone non soggette ad alcuna sovranità statale (alto mare, spazio esterno) per cui si applica la legge italiana per i fatti commessi in essi. Nel caso di mezzi militari la legislazione italiana è valida anche quando si trovino all'interno di zone soggette alla sovranità di un altro Stato.
1.2) Acquisto e perdita di territori
L'ente Stato non è una realtà statica, ma può essere dinamica nel senso di una sua variazione territoriale, ossia dei confini internazionali. Per questo motivo bisogna considerare la possibilità di acquisti e di perdite territoriali come si è schematizzato nella seguente tabella:
ACQUISTO DI TERRITORI
| intero territorio |
incorporazione/ annessione |
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Austria (1938) Germania Federale e Democratica (1990) |
| conquista |
debellatio |
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Impero etiopico (1936) |
unificazione/ fusione |
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Rep. Yemen (1990) |
| nullius (originario) |
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Israele (1948) |
| eventi naturali |
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| parte del territorio |
di altri Stati |
cessione |
a titolo oneroso |
Louisiana (1803) isole Caroline (1829) Alaska (1867) isole Vergini (1917) |
| a titolo gratuito |
Lombardia (1859) Veneto (1866) |
| permuta |
isole Kurili (1875) enclaves di Berlino (1971) |
| trasferimento |
Hong Kong (1997) Macao (1999) |
| conquista |
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stati pre-unitari italiani (XIX secolo) |
| lodo/aggiudicazione arbitrale |
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isola di Palmas (1928) territorio del Chaco (1938) |
| eventi naturali |
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terremoto Turchia (2001) |
| nullius (originario) |
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PERDITA DI TERRITORI
| intero territorio |
derelicto |
Mandato della Palestina (1948) |
| dissoluzione |
Impero russo (1917)Impero austro-ungarico (1919)Cecoslovacchia (1993) |
| eventi naturali |
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| parte del territorio |
smembramento |
Impero ottomano (1919) |
| decolonizzazione |
colonie inglesi colonie spagnole |
| eventi naturali |
terremoto Turchia (2001) |
| separazione/secessione |
Stati Uniti d'America (1776) Pakistan (1947) Eritrea (1993) Timor Est (2002) |
Quando la perdita riguarda l'intero territorio, essa può avvenire per un cataclisma naturale (vedasi i micro-Stati sperduti nell'oceano Pacifico) o per una totale incorporazione in un altro Stato. In questo secondo caso si rientra nell'ambito della formazione e dell'esistenza degli Stati.
La scomparsa di uno Stato può portare alla semplice fusione con lo Stato straniero (vedi l'unificazione della Germania Federale con quella Democratica nel 1990) oppure, con la scomparsa anche dello Stato straniero e, quindi, alla formazione di uno o più Stati nuovi (vedasi l'Impero austro-ungarico dopo la Prima Guerra Mondiale ed il Reich tedesco dopo la Seconda Guerra Mondiale). La creazione o il trasferimento di uno o più Stati in seno ad uno nuovo comporta l'eredità di doveri e diritti dell'estinto ordinamento anche se non pochi autori negano l'esistenza nel diritto internazionale dell'istituto della successione presente nel diritto privato.
L'accrescimento o la diminuzione del territorio statale può avvenire per (a) cessione da parte di altri Stati, (b) per conquista, (c) per sentenza o lodo arbitrale.
(a) La cessione in cambio di moneta è andata scomparendo parallelamente alla scomparsa della concezione patrimoniale dello Stato, tipica del Medioevo. Due casi da ricordare avvenuti nel XIX secolo sono l'acquisto dalla Francia della Louisiana da parte degli Stati Uniti d'America nel 1803 e la cessione dell'Alaska dall'Impero russo agli Stati Uniti d'America nel 1867. Nel passato secolo si ebbe la vendita, sempre agli Stati Uniti d'America, delle isole Vergini (Antille) nel 1917 che erano sotto il dominio danese.
Le cessioni a titolo gratuito dal punto di vista economico, ma oneroso da quello politico si ebbero frequentemente nel passato. Con i trattati di Zurigo (1859) l'Austria cedette la Lombardia alla Francia che fu obbligata a cederla all'Italia col trattato di Torino del 1860. Stessa procedura col trattato di Praga (1866) col quale l'Austria cedette alla Francia il Veneto con la clausola che lo cedesse a sua volta all'Italia (trattato di Vienna, 1866). Nel XX secolo si ebbe l'Austria che cedette all'Italia il Trentino-Alto Adige e la Venezia Giulia col trattato di Saint Germain (1919). Infine, nel 1924 l'Italia riceveva la città di Fiume dal Regno dei Serbi-Croati-Sloveni.
Rare sono le cessioni con permuta poichè è difficile quantificare l'equivalenza non solo di superficie di due territori, ma anche sul suo valore economico.
Altro parametro da considerare è il valore strategico di certe zone sia per la difesa che per il controllo sulle adiacenti.
Nel 1875 l'Impero russo cedette le isole Kurili settentrionali al Giappone in cambio della parte meridionale dell'isola di Sakalin.
(b) In caso di conquista lo Stato sconfitto viene costretto alla cessione con un trattato di pace se di quest'ultimo è rimasto il governo, ossia se non vi sia stata la sua debellatio. Quest'ultima situazione si ebbe, ad esempio, nel caso della conquista da parte dell'Italia dell'Impero etiopico (1936). Un caso di cessione senza debellatio accadde con i territori ceduti alla Polonia dalla Germania. Naturalmente, si deve operare un distinguo per quelle parti di territorio sotto occupazione militare che devono considerarsi in uno status temporaneo. Ad esempio, la dichiarazione dell'Italia che la Tripolitania e la Cirenaica diventavano possedimenti italiani (1911), quando ancora vi erano attività belliche, non presentava dal punto di vista internazionale alcun valore. La situazione venne ufficializzata solo col trattato di pace del 1912.
(c) Non frequenti sono le acquisizioni in base a sentenze arbitrali, specialmente negli ultimi decenni. Si possono menzionare, però, due casi nel primo dopoguerra. Nel 1928 la Corte permanente d'arbitrato assegnò all'Olanda l'isola di Palmas (arcipelago filippino) nella controversia con gli Stati Uniti d'America. Nel 1938 una decisione arbitrale attribuì la maggior parte del territorio del Chaco al Paraguay a spese della Bolivia.
Oggi non si presenta più la conquista di territori nullius. Con questo termine si designano i territori non soggetti ad alcuna sovranità e quindi possono essere acquisiti con l'occupazione. Al tempo delle scoperte geografiche e del periodo coloniale questo tipo di territorio erano numerosi. Il passaggio all'indipendenza delle ex-colonie ha fatto praticamente scomparire questa figura giuridica. L'unico territorio formalmente nullius è l'Antartide, ma il trattato di Washington del 1959 lo ha dichiarato non appropriabile da alcun Stato.
Nel XVI secolo le Potenze europee iniziarono la loro espansione sulle terre scoperte al di là degli oceani. L'espansione si dirigeva verso territori considerati nullius poichè non governati da poteri cristiani per cui gli imperi come quelli degli Atzechi e degli Incas nelle Americhe o l'India e l'Indonesia in Asia non erano riconosciuti internazionalmente. L'inizio di questa espansione si ebbe con la scoperta di Colombo dell'America (1492). Spagna e Portogallo iniziarono immediatamente la corsa alla conquista delle nuove terre. Per regolare la nuova situazione il papa, unico potere considerato universale, nella persona di Alessandro VI intervenne con la bolla Inter Coetera (1493) che attribuì alla Spagna le terre scoperte e da scoprire ad occidente ed a sud di una linea ideale tracciata da nord a sud a 100 miglia ad ovest delle Isole Azzorre e Capo Verde.
Le terre ad oriente da scoprire e non soggette a sovrani cristiani erano in appannaggio della corona portoghese. La suddetta linea, chiamata alessandrina, venne spostata a 370 miglia col trattato di Tordesillas (1494) in modo da assicurare l'intero Brasile al Portogallo. L'iniziativa papale venne contestata dalle altre Potenze europee. La prerogativa del papa di poter distribuire terre sembra avere avuto origine con la famosa DONAZIONE DI COSTANTINO che, però, nel 1440 Lorenzo della Valle dimostrò essere un falso. La seconda fonte di autorità papale in ambito territoriale è la bolla Laudabiliter di papa Adriano IV che diede l'Irlanda ad Enrico II Plantageneto.
Parallelamente si andò delineando il principio dell'effettivo possesso dei territori per suffragarne il possesso. In base a ciò la semplice scoperta dei territori tra il XVII ed il XIX secolo non era più sufficiente per rivendicarne il possesso. Il titolo di effettività venne sancito nell'Atto generale firmato a Berlino nel 1885. In questo documento si affermò la validità di un accordo con un capo indigeno (protettorato coloniale molto usato, p. es. dagli inglesi in Medio Oriente), se annuciato agli altri Stati, per impedire l'intervento di quest'ultimi in quella zona d'influenza in attesa dell'effettiva occupazione. La notifica venne abolita con il trattato di Saint Germain del 1919.
Tra i modi di perdita di parti di territorio è da annoverare il caso dell'abbandono di esso in modo autonomo (derelicto) e senza che lo stesso passi sotto la sovranità di altri Stati. Situazione rara nell'epoca contemporanea anche se nel passato secolo alcuni autori ravvisano un esempio nella formazione di Israele. Nel 1948 la Gran Bretagna si ritirò unilateralmente dal territorio della Palestina sotto il suo controllo grazie al mandato dato dalla Societá delle Nazioni. Quindi, Israele si sarebbe formato in modo originario su un territorio diventato nullius a causa del ritiro dell'organizzazione governativa che vi aveva sede anche se i limiti di detto territorio vennero sanciti da una risoluzione delle Nazioni Unite. Al contrario, una situazione nella quale l'abbandono per quasi mezzo secolo non ha delineato chiaramente una volontà di ritiro è la controversia sulle isole Falkland (o Malvine) tra Argentina e Gran Bretagna che, nel 1982, sfociò in uno scontro armato.
Nell'ordinamento costituzionale italiano sono poche le norme che si riferiscono direttamente al territorio, ma numerose quelle che vi fanno implicito riferimento.
L'art. 80 recita: "Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che [...] importano variazioni del territorio". Le leggi di ratifica non possono essere approvate in sede deliberante dalle commissioni parlamentari (art. 72) e non sono sottoponibili a referendum (art. 75). lo spirito che lega il territorio alla popolazione è espresso anche nel caso di variazioni territoriali degli enti minori dello Stato: comuni, provincie, regioni (artt. 132 e 133).
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