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  IL MONDO » IL MARE TERRITORIALE: STORIA E METODI DI DELIMITAZIONE

   2. Il limite frontale del mare territoriale

   La tematica che segue una volta definita la linea di base è definire l'estensione del mare territoriale e come tracciarne i limiti.

   L'idea che uno Stato costiero potesse estendere sul mare prospiciente le sue coste un qualche tipo di sovranità risale al Medioevo a seguito delle rivendicazioni di Venezia sul Mar Adriatico e di Genova sul Mar Ligure per contrastare il contrabbando. Come esempio di prima "delimitazione" dei nuovi spazi oceanici che si andavano scoprendo si ricorda la bolla papale del 1493 di Alessandro IV. Con la definizione della cosiddetta linea alessandrina, alla Spagna venne concesso il controllo dell'Atlantico occidentale, del Golfo del Messico e dell'Oceano Pacifico, al Portogallo l'Atlantico australe e l'Oceano Indiano. La pretesa alla sovranità assoluta sui mari prospicienti fu per prima proposta da Bartolo (1552) e più tardi vivamente sostenuta da Gentile alla fine XVI secolo. Il termine a quel tempo usato di mare adiacente venne coniato da Baldo degli Ubaldi, mentre il termine mare territoriale fu introdotto da Alberico Gentili, considerato il fondatore del diritto internazionale, nella sua opera De jure belli (1598).

   Tra il XVI ed il XVIII secolo i giuristi non concordavano su una definizione di mare territoriale e, di conseguenza, sulla sua estensione. Anzi, il giurista olandese Grozio asseriva nella sua opera Mare liberum (1609) che nessuno Stato potesse rivendicare la sovranità sul mare. Il giurista inglese Selden ribatteva affermando, invece, il possesso per l'Inghilterra dei mari che la circondavano con l'opera Mare clausum seu de dominio maris (1635).

   Se l'idea di mare territoriale già esisteva, la sua estensione trova conforto nei limiti più differenti. Locenius sostenne una distanza tale dalle coste da poter essere coperta in due giorni di navigazione. In trattati ed ordinanze del XVI e XVII secolo si utilizzò il limite fissato dall'orizzonte visivo.

   Il giurista olandese Bynkershoek, nel suo De dominio maris dissertatio (1744), propugnava la massima: "Terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis". Espressione che riassume l'idea base di difesa degli spazi di uno Stato. Le prime tracce testuali dell'idea di Bynkershoek si hanno nei trattati tra Gran Bretagna ed Algeria del 1762 e tra Gran Bretagna e Francia del 1786.

   L'idea di una fascia di mare adiacente le coste e larga quanto la gittata dei cannoni, circa una lega marina (3 mn), vive in quasi tutta la dottrina dal XVIII all'inizio del XIX secolo. La sua consacrazione si ebbe con il Trattato anglo-americano del 1818. Anche se non vi è dubbio dell'esistenza della figura del mare territoriale già a partire dal XVII secolo, lo studio della prassi degli Stati dell'epoca evidenzia l'uso della gittata dei cannoni solo in regime di neutralità. In particolare, nel XVII secolo il divieto di attuare operazioni di guerra riguardava solo i tratti di mare prospicienti le coste sulle quali esistevano postazioni fortificate neutrali. Quindi, la regola della gittata dei cannoni si applicava ai tratti di mare dove effettivamente lo Stato costiero la poteva concretizzare. Nel secolo successivo l'idea della gittata si svincola dalla localizzazione delle fortificazioni costiere. Comunque, se di controllo si può parlare, esso riguardava la pesca e la lotta al contrabbando come testimoniano gli HOVERING ACTS della Corona britannica dal 1736 al 1876.

   Prima tra le potenze marinare, il Regno Unito definì ufficialmente il mare territoriale e la sua estensione col TERRITORIAL WATERS JURISDICTION ACT (1878). Con tale decisione il mare sotto giurisdizione statale si estendeva per 3 mn dalla linea della bassa marea. Nel 1894 l'Istituto di Diritto Internazionale attribuì alla zona di mare territoriale una larghezza di 6 mn.

   All'inizio del XX secolo gli interessi economici hanno cominciato a trovare inadeguate le 3 o 6 mn e per tale motivo si ebbe una notevole confusione sia nella dottrina che nella pratica. Nel 1930 la Società delle Nazioni convocò una conferenza a l'Aja (Olanda) per codificare i princìpi che si potevano desumere dalla prassi. La Conferenza non riuscì nel suo intento. In particolare, la Commissione che si dedicò al mare territoriale potè solo prendere atto delle divergenze di opinione sulla sua larghezza: 3, 4, 12 mn. La CG non fornì una soluzione poiché affermava solamente che "la sovranità dello Stato si estende [...] ad una zona di mare adiacente alle sue coste, designata col nome di mare territoriale" (art. 1). Invece, la CMB è stata più esplicita limitando l'estensione del mare territoriale a non più di 12 mn. A quel tempo 27 Stati dell'occidente avevano adottato le 3 mn, 37 (blocco orientale, Africa ed Asia) le 12 mn ed, infine, alcuni paesi dell'America Latina (Cile, Ecuador, Perù) 200 mn.

   Le situazioni morfologiche che possono caratterizzare gli stretti rispetto al mare territoriale sono due. La prima considera il caso nel quale la larghezza dello stretto sia superiore alle 24 mn, la seconda quando tale larghezza risulta minore. Nel primo caso non si pongono problemi poiché tra le due fasce di mare territoriale si viene a creare naturalmente un corridoio di mare libero per la navigazione internazionale. Nel secondo caso i due Stati costieri contrapposti devono accordarsi per una delimitazione con una linea che divida equamente lo specchio d'acqua.

   L'uso del motore a vapore e l'aumento, conseguente, del tonnellaggio delle navi, fu conseguente all'introduzione della linea del talweg per i fiumi. Una non ben definita differenza tra linea mediana e talweg condusse a varie dispute che si dovettero risolvere con sentenze arbitrali. Il princìpio di creare una zona comune di navigazione venne applicato in un accordo tra Francia e Spagna nel 1879 per la Baia di Figuier. Per lo Stretto di Gibilterra, largo dai 13 ai 43 km, la libertà di transito è sancita dalla Dichiarazione di Londra del 1904 stipulata tra Francia e Gran Bretagna. Successivamente vi aderì la Spagna con la Dichiarazione di Parigi del 1904. Lo stretto è diviso tra Marocco e Spagna da una linea mediana. Comunque, è stata definita una zona di separazione del traffico navale internazionale.

   Secondo Boggs (1930) il limite frontale del mare territoriale deve essere delimitato pensandolo dal punto di vista del navigante, ossia che sia semplice localizzarlo stando in mare. Inoltre, il metodo che si utilizza per la demarcazione non deve dipendere dall'ampiezza del mare territoriale.

   Come dato fondamentale dobbiamo considerare che ogni metodo per delimitare il mare territoriale è una costruzione geometrica che ha come base di partenza la costa: direttamente se partiamo dalla linea di base normale, indirettamente se si parte dalla linea di base diritta.

   Un primo metodo è quello di traslare il profilo della linea di base ottenendo un limite esterno fotocopia (fig. 4). Naturalmente, ci poniamo immediatamente la domanda: traslare come e rispetto a cosa? La risposta naturale sarebbe quella di traslare perpendicolarmente all'andamento generale della costa, ma manca una precisa definizione di cosa sia l'andamento generale della costa, definizione che varia al variare dei capisaldi utilizzati (fig. 5). Inoltre, la traslazione rende laboriosa la definizione dei punti in mare. Infatti, per una costa con andamento rettilineo la traslazione verso il largo non comporta particolari difficoltà, mentre per coste con andamento curvilineo su grande scala si avrebbero deformazioni che sarebbero difficili da regolamentare e/o compensare. Naturalmente, se vi sono isole presso la costa la tecnica del traslamento diventa improponibile.

   Il metodo che meglio asseconda il consiglio di Boggs é quello degli archi di circonferenza (fig. 6). In questo caso si considerano i punti piú esterni della costa e da questi si tracciano archi di cerchi di ampiezza pari all'estensione del mare territoriale. Il limite frontale sará dato dall'unione dei singoli archi. Dal punto di vista della terraferma la linea cosí costruita puó sembrare artificiosa, ma per il navigante diventa di una semplicitá strabigliante. Il marinaio prende il suo compasso aprendolo quanto l'estensione del mare territoriale e lo punta sul suo punto nave. Se ruotandolo interseca la terraferma, egli si troverá in acque territoriali dello Stato prospicente, in caso contrario ne sará fuori.

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